Art. 1

In vigore dal 3 dic 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' sub 178 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali; Udito il parere dell'Istituto centrale di statistica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Decreta: . Entro il 31 dicembre 1949 sarà effettuata la revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali e provinciali a termine, rispettivamente, delle tabelle A e B allegate alla legge 27 giugno 1942, n. 851, in base alla popolazione residente nei Comuni e nelle Province alla data del 31 dicembre 1947 risultante dalla pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica "Elenco dei Comuni al 30 giugno 1948" ed alla superficie territoriale delle Province alla data del 30 giugno 1948, accertata dall'Istituto medesimo. La nuova classificazione sarà approvata con decreto del Ministero dell'interno e sarà suscettibile di revisione ove siano accertate, da parte dell'istituto centrale di statistica, irregolarità od eventuali inesattezze che modifichino i dati suddetti.
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