Art. 2
In vigore dal 9 lug 1949
Il Prefetto di Roma, sentita la Giunta, provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Civitavecchia e di Cerveteri e la frazione di Ladispoli.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1949
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglia n. 6. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-03;361#art-2