Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 lug 1949
Il Prefetto di Roma, sentita la Giunta, provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Civitavecchia e di Cerveteri e la frazione di Ladispoli. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 giugno 1949 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglia n. 6. - FRASCA
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