Art. 2
In vigore dal 24 set 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 31 dicembre 1948 conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo di pagamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - BERTONE - LOMBARDO - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 98. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;655#art-2