Art. 2

In vigore dal 24 set 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 31 dicembre 1948 conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo di pagamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1949 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - BERTONE - LOMBARDO - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 98. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;655#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo