Art. 1

In vigore dal 24 set 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero per l'industria, e commercio e per le finanze; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, il 31 dicembre 1948, fra l'Italia l'Unione Belgo-Lussemburghese, il Congo Belga ed i Territori sotto tutela del Ruanda-Urundi: a) Accordo commerciale; b) Primo Protocollo annesso all'Accordo commerciale concernente il regime delle licenze di importazione in Italia per i prodotti di provenienza, dall'Unione Economica Belgo-Lussemburghese, dal Congo Belga e dai Territori sotto tutela, del Ruanda-Urundi; c) Secondo Protocollo annesso all'Accordo commerciale concernente le modalità per le operazioni di reciprocità; d) Terzo Protocollo annesso all'Accordo commerciale, concernente alcuni contingenti; e) Quarto Protocollo annesso all'Accordo commerciale, concernente la Conclusione di un nuovo Trattate; f) Accordo di pagamenti; g) Annesso all'Accordo di pagamenti; h) Addendum all'Annesso all'Accordo di pagamenti; i) Scambi di Note.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;655#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo