Art. 1
In vigore dal 24 set 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero per l'industria, e commercio e per le finanze;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, il 31 dicembre 1948, fra l'Italia l'Unione Belgo-Lussemburghese, il Congo Belga ed i Territori sotto tutela del Ruanda-Urundi:
a) Accordo commerciale;
b) Primo Protocollo annesso all'Accordo commerciale concernente il regime delle licenze di importazione in Italia per i prodotti di provenienza, dall'Unione Economica Belgo-Lussemburghese, dal Congo Belga e dai Territori sotto tutela, del Ruanda-Urundi;
c) Secondo Protocollo annesso all'Accordo commerciale concernente le modalità per le operazioni di reciprocità;
d) Terzo Protocollo annesso all'Accordo commerciale, concernente alcuni contingenti;
e) Quarto Protocollo annesso all'Accordo commerciale, concernente la Conclusione di un nuovo Trattate;
f) Accordo di pagamenti;
g) Annesso all'Accordo di pagamenti;
h) Addendum all'Annesso all'Accordo di pagamenti;
i) Scambi di Note.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;655#art-1