Art. 2

In vigore dal 31 ago 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 novembre 1948 conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 dell'Accordo commerciale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1949 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - BERTONE - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 88. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;578#art-2

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Art. 2 Approvazione degli Accordi di commercio, di pagamento, scambio di Note e Protocollo di firma conclusi a Roma fra l'Italia e la Turchia il 10 novembre 1948. — Testo vigente | Portale Normativo