Art. 1
In vigore dal 31 ago 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;,
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Turchia il 10 novembre 1948:
a) Accordo commerciale;
b) Accordo di pagamenti;
c) Scambio di Note;
d) Protocollo di firma.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;578#art-1