Art. 2
In vigore dal 13 dic 1949
Il contingente di personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici che può essere collocato fuori ruolo presso gli Enti e gli Istituti decentrati di cui al precedente articolo è fissato in 54 unità, ripartite tra i vari gruppi e gradi giusta tabella allegata al presente decreto.
In tale contingente non sono compresi i funzionari che possono essere collocati fuori ruolo in base a speciali disposizioni legislative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-21;836#art-2