Art. 1
In vigore dal 13 dic 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, recante disposizioni sulla posizione dei funzionari fuori ruolo;
Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, contenente norme complementari a quelle dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;
Visto il regio decreto 8 giugno 1942, n. 719, concernente disposizioni sulla posizione "fuori ruolo" dei funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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I funzionari dei ruoli dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso i seguenti Enti:
Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
Consorzio autonomo del porto di Genova;
Consorzio edifici universitari in Bologna;
Consorzio di navigazione Milano-Cremona in Milano;
Consorzio novarolo per la bonifica cremonese mantovana in Casalmaggiore;
Consorzio di bonifica in destra del Tirso in Oristano;
Istituti autonomi per le case popolari;
Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese;
Ente Acquedotti Siciliani;
Ente edilizio di Reggio Calabria;
Opera nazionale combattenti.
I funzionari stessi possono inoltre essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso:
il Magistrato alle acque con sede a Venezia;
i Provveditorati alle opere pubbliche con sede a Palermo e a Cagliari;
i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-21;836#art-1