Art. 1

In vigore dal 13 dic 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, recante disposizioni sulla posizione dei funzionari fuori ruolo; Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, contenente norme complementari a quelle dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato; Visto il regio decreto 8 giugno 1942, n. 719, concernente disposizioni sulla posizione "fuori ruolo" dei funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici; sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . I funzionari dei ruoli dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso i seguenti Enti: Azienda nazionale autonoma delle strade statali; Consorzio autonomo del porto di Genova; Consorzio edifici universitari in Bologna; Consorzio di navigazione Milano-Cremona in Milano; Consorzio novarolo per la bonifica cremonese mantovana in Casalmaggiore; Consorzio di bonifica in destra del Tirso in Oristano; Istituti autonomi per le case popolari; Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato; Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese; Ente Acquedotti Siciliani; Ente edilizio di Reggio Calabria; Opera nazionale combattenti. I funzionari stessi possono inoltre essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso: il Magistrato alle acque con sede a Venezia; i Provveditorati alle opere pubbliche con sede a Palermo e a Cagliari; i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-21;836#art-1

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