Art. 2
In vigore dal 28 mag 1949
Viene ripristinata alla frazione di Gavenola, in relazione agli antichi diritti derivantile dalla sentenza in data 18 agosto 1885 della Corte di cassazione di Torino e dal successivo atto di transazione in data 26 gennaio 1892 a rogito notaio Leopoldo Pozzoli, la separazione delle rendite patrimoniali delle passività e delle spese per la viabilità interna per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri.
Il prefetto d'Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Aquila d'Arroscia e di Borghetto d'Arroscia e la frazione di Gavenola.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1949
EINAUDI
SCELBA
Visto, in Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 64. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-07;243#art-2