Art. 2

In vigore dal 28 mag 1949
Viene ripristinata alla frazione di Gavenola, in relazione agli antichi diritti derivantile dalla sentenza in data 18 agosto 1885 della Corte di cassazione di Torino e dal successivo atto di transazione in data 26 gennaio 1892 a rogito notaio Leopoldo Pozzoli, la separazione delle rendite patrimoniali delle passività e delle spese per la viabilità interna per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri. Il prefetto d'Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Aquila d'Arroscia e di Borghetto d'Arroscia e la frazione di Gavenola. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 1949 EINAUDI SCELBA Visto, in Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1949 Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 64. - FRASCA
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In sintesi

La disposizione ripristina a favore della frazione di Gavenola la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative a viabilità interna, illuminazione pubblica, istruzione elementare, edifici di culto e cimiteri. Viene inoltre affidato al prefetto d'Imperia il compito di regolare i rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Aquila d'Arroscia, Borghetto d'Arroscia e la frazione di Gavenola. Per fare ciò, il prefetto deve sentire la Giunta provinciale amministrativa. Il provvedimento stabilisce infine la propria entrata in vigore e l'obbligo generale di osservanza.

Perché esiste questa norma

La norma intende ripristinare la separazione patrimoniale e delle spese per la frazione di Gavenola e disciplinare la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali tra gli enti coinvolti.

A chi si applica

Si applica alla frazione di Gavenola, ai comuni di Aquila d'Arroscia e di Borghetto d'Arroscia, nonché al prefetto d'Imperia e alla Giunta provinciale amministrativa.

Esempio pratico

In seguito al distacco e all'aggregazione, le spese per la gestione dell'illuminazione pubblica e del cimitero di Gavenola vengono separate e gestite distintamente. Il prefetto d'Imperia interviene per definire la suddivisione delle somme e dei beni dovuti o spettanti tra il comune di Aquila d'Arroscia e quello di Borghetto d'Arroscia.

Adempimenti e conseguenze

Il prefetto d'Imperia deve provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni e la frazione, sentita la Giunta provinciale amministrativa; vi è l'obbligo generale per chiunque spetti di osservare e far osservare il decreto.

Domande frequenti

Quali voci di spesa e rendita vengono separate per la frazione di Gavenola?Viene ripristinata la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese destinate alla viabilità interna, all'illuminazione pubblica, all'istruzione elementare, agli edifici di culto e ai cimiteri.
Chi ha il compito di regolare i rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni e la frazione?Il compito spetta al prefetto d'Imperia, il quale provvede dopo aver sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa.
Quando entra in vigore il provvedimento?Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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