Art. 2
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-07;243#art-2
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La disposizione ripristina a favore della frazione di Gavenola la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative a viabilità interna, illuminazione pubblica, istruzione elementare, edifici di culto e cimiteri. Viene inoltre affidato al prefetto d'Imperia il compito di regolare i rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Aquila d'Arroscia, Borghetto d'Arroscia e la frazione di Gavenola. Per fare ciò, il prefetto deve sentire la Giunta provinciale amministrativa. Il provvedimento stabilisce infine la propria entrata in vigore e l'obbligo generale di osservanza.
La norma intende ripristinare la separazione patrimoniale e delle spese per la frazione di Gavenola e disciplinare la definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali tra gli enti coinvolti.
Si applica alla frazione di Gavenola, ai comuni di Aquila d'Arroscia e di Borghetto d'Arroscia, nonché al prefetto d'Imperia e alla Giunta provinciale amministrativa.
In seguito al distacco e all'aggregazione, le spese per la gestione dell'illuminazione pubblica e del cimitero di Gavenola vengono separate e gestite distintamente. Il prefetto d'Imperia interviene per definire la suddivisione delle somme e dei beni dovuti o spettanti tra il comune di Aquila d'Arroscia e quello di Borghetto d'Arroscia.
Il prefetto d'Imperia deve provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni e la frazione, sentita la Giunta provinciale amministrativa; vi è l'obbligo generale per chiunque spetti di osservare e far osservare il decreto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.