Art. 2
2 / 2In vigore dal 28 mag 1949
Viene ripristinata alla frazione di Gavenola, in relazione agli antichi diritti derivantile dalla sentenza in data 18 agosto 1885 della Corte di cassazione di Torino e dal successivo atto di transazione in data 26 gennaio 1892 a rogito notaio Leopoldo Pozzoli, la separazione delle rendite patrimoniali delle passività e delle spese per la viabilità interna per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri.
Il prefetto d'Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Aquila d'Arroscia e di Borghetto d'Arroscia e la frazione di Gavenola.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1949
EINAUDI
SCELBA
Visto, in Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 64. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-07;243#art-2