Art. 2
In vigore dal 24 apr 1949
Il presente decreto avrà effetto dal 10 aprile 1949.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1949
EINAUDI
De GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 79. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-05;111#art-2