Art. 2

In vigore dal 24 apr 1949
Il presente decreto avrà effetto dal 10 aprile 1949. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 aprile 1949 EINAUDI De GASPERI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 79. - CARLOMAGNO
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