Art. 1
In vigore dal 24 apr 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1948, n. 1052;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
.
Nelle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate al decreto Presidenziale 2 agosto 1948, n. 1052, concernenti, rispettivamente, le tariffe per i servizi postali, i limiti di peso, dimensione, valore ed assegno, per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa, richieste e le indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, sono apportate le Variazioni risultanti dalle annesse tabelle firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-05;111#art-1