Art. 2

In vigore dal 24 mag 1949
I biglietti di cui all'articolo precedente saranno verificati, contati e distrutti alla presenza di un ispettore dell'Amministrazione centrale dell'istituto di emissione e di un ispettore centrale del Tesoro oppure di un funzionario appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali del tesoro di grado non inferiore al 7°. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949 Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 12. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-02;179#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo