Art. 2
In vigore dal 24 mag 1949
I biglietti di cui all'articolo precedente saranno verificati, contati e distrutti alla presenza di un ispettore dell'Amministrazione centrale dell'istituto di emissione e di un ispettore centrale del Tesoro oppure di un funzionario appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali del tesoro di grado non inferiore al 7°.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 12. - FRASCA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-02;179#art-2