Art. 1

In vigore dal 24 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204; Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive modificazioni; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, Ministro ad interim per il bilancio; Decreta: . È data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, quando se ne ravvisi la necessità, che le banconote logore da lire cento e di taglio inferiore, ritirate dalla circolazione, siano annullate con la sola perforazione e siano quindi distrutte, mediante abbruciamento o macerazione, presso le principali filiali dell'Istituto di emissione.
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