Art. 1
In vigore dal 24 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, Ministro ad interim per il bilancio;
Decreta:
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È data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, quando se ne ravvisi la necessità, che le banconote logore da lire cento e di taglio inferiore, ritirate dalla circolazione, siano annullate con la sola perforazione e siano quindi distrutte, mediante abbruciamento o macerazione, presso le principali filiali dell'Istituto di emissione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-02;179#art-1