Art. 4

In vigore dal 3 giu 1949
Per la prima attuazione dello statuto dell'Ente sarà provveduto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla nomina di un commissario straordinario, a cui si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 104. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-01;219#art-4

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