Art. 3

In vigore dal 3 giu 1949
L'Ente è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in casi di gravi e ripetute violazioni delle norme di legge, di regolamento dello statuto dell'Ente, ovvero di gravi irregolarità di gestione o di inattività degli organi sociali che possano compromettere il perseguimento dei fini dell'Ente, potranno essere sciolti gli organi di amministrazione ordinaria, ed essere nominato un commissario straordinario. Il commissario straordinario sostituisce gli organi ordinari di amministrazione dell'Ente, ivi compresa l'assemblea, e ne esercita i poteri. Il decreto di nomina stabilisce la durata dell'incarico che non potrà essere superiore ai sei mesi.
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