Art. 3

In vigore dal 19 mag 1949
Ai fini del computo di cui al comma, c) del precedente i Comandi navali del dragaggio ed i Comandi marittimi costieri si atterranno alle risultanze dei fogli assegni o paghe del personale a bordo o presso i nuclei o gruppi citati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 95. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-22;170#art-3

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