Art. 3
In vigore dal 19 mag 1949
Ai fini del computo di cui al comma, c) del precedente i Comandi navali del dragaggio ed i Comandi marittimi costieri si atterranno alle risultanze dei fogli assegni o paghe del personale a bordo o presso i nuclei o gruppi citati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 95. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-22;170#art-3