Art. 2

In vigore dal 19 mag 1949
Il possesso dei requisiti di cui al precedente dovrà farsi constare in apposite dichiarazioni da rilasciarsi a cura dei Comandi navali del dragaggio o dei Comandi marittimi costieri competenti, e dalle quali risultino: a) le generalità dell'interessato; b) la sua qualità di componente lo stato maggiore o l'equipaggio di una nave adibita al dragaggio o di appartenente, quale elemento costitutivo, ad un "Nucleo sminamento porti" o ad un "Gruppo disattivazione mine"; c) il numero delle giornate di presenza a bordo o presso il nucleo od il gruppo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-22;170#art-2

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