Art. 2
In vigore dal 27 apr 1949
Dal 1 maggio 1949, per il servizio radiotelegrafico delle aeronavi italiane con le stazioni terrestri italiane ed estere, si applicano le stesse tasse radiotelegrafiche di bordo stabilite per le navi mercantili italiane.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 72 - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-22;122#art-2