Art. 1

In vigore dal 27 apr 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 8 e 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto l'art. 4 del regolamento addizionale delle radiocomunicazioni approvato con regio decreto 9 settembre 1938, n. 1868; Ritenuta la necessità di stabilire le tasse telegrafiche e radiotelegrafiche per alcune categorie di marconigrammi scambiati con le aeronavi; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Dal 1 maggio 1949, per i marconigrammi scambiati con le aeronavi italiane ed estere dalle stazioni radiotelegrafiche terrestri italiane, si applicano le stesse tasse telegrafiche interne e radiotelegrafiche terrestri vigenti nel servizio radiotelegrafico con le navi.
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