Art. 1
In vigore dal 27 apr 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 8 e 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 4 del regolamento addizionale delle radiocomunicazioni approvato con regio decreto 9 settembre 1938, n. 1868;
Ritenuta la necessità di stabilire le tasse telegrafiche e radiotelegrafiche per alcune categorie di marconigrammi scambiati con le aeronavi;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
.
Dal 1 maggio 1949, per i marconigrammi scambiati con le aeronavi italiane ed estere dalle stazioni radiotelegrafiche terrestri italiane, si applicano le stesse tasse telegrafiche interne e radiotelegrafiche terrestri vigenti nel servizio radiotelegrafico con le navi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-22;122#art-1