Art. 2

In vigore dal 12 mar 1949
Gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII al regolamento predetto sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1949 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1949 Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 98 - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-08;29#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo