Art. 2
In vigore dal 12 mar 1949
Gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII al regolamento predetto sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 98 - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-08;29#art-2