Art. 1
In vigore dal 12 mar 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 417;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È aggiunto al regolamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, il seguente art. 48, preceduto dal titolo "Disposizione transitoria":
"Per i concorsi banditi fino al 31 dicembre 1950, qualora il numero dei concorrenti sia rilevante, le Commissioni esaminatrici previste dal precedente art. 11 potranno essere ampliate fino a raggiungere il numero di non oltre nove membri, con la nomina di altre persone aventi qualifiche comprese tra quelle previste per la normale composizione delle Commissioni medesime.
Ciascuna Commissione, ampliata nel modo indicato nel precedente comma, dovrà essere composta, in modo che i membri, aventi una stessa qualifica o uno stesso gruppo di qualifiche, non siano più del doppio di quelli anteriormente previsti.
Il presidente della Commissione, sentiti i commissari, può suddividere la Commissione in Sottocommissioni incaricate della revisione dei lavori scritti, ciascuna delle quali deve essere composta di non meno di tre membri.
Una di esse è assistita dal segretario della Commissione; per le altre, esercita le funzioni di segretario un impiegato amministrativo di gruppo A, di grado non inferiore al 9°, addetto al Ministero.
Una Sottocommissione è presieduta dal presidente;
Le altre rispettivamente dal componente più elevato in grado.
I temi relativi ad una materia o ad un gruppo di materie devono essere tutti esaminati collegiamente dalla stessa Sottocommissione.
Per le prove orali, le Commissioni saranno composte nei modi previsti dal precedente art. 11.
A tal fine, per ciascuna qualifica, o gruppo di qualifiche, i più elevati in grado o, a parità di grado, i più anziani assumeranno la qualità di membri effettivi, mentre gli altri interverranno in qualità di supplenti in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive qualifiche o gruppi di qualifiche".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-08;29#art-1