Art. 2

In vigore dal 16 apr 1949
Il collocamento a riposo, o la dispensa dal servizio Previsti dal presente decreto devono essere disposti con decorrenza non posteriore al 31 dicembre 1948. Tuttavia, per esigenze di servizio, potranno essere rinviati a data successiva, e comunque non oltre il 30 giugno 1949, i collocamenti a riposo o la dispensa dal servizio di secondi capi nel limite di 150 unità, già comprese nell'aliquota di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-29;1676#art-2

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