Art. 2
In vigore dal 10 mag 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 marzo 1948 conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 dell'Accordo commerciale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PALLA - LOMBARDO - MERZAGORA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 55. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-27;1683#art-2