Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 10 mag 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 marzo 1948 conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 dell'Accordo commerciale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PALLA - LOMBARDO - MERZAGORA - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 55. - CARLOMAGNO
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