Art. 6

In vigore dal 4 feb 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 dicembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - SCELBA - VANONI - PELLA - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte del conti, addì 28 gennaio 1949 Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 43. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-20;1591#art-6

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