Art. 6
In vigore dal 4 feb 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - SCELBA - VANONI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte del conti, addì 28 gennaio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 43. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-20;1591#art-6