Art. 3
In vigore dal 4 feb 1949
Qualora, durante l'anno 1949 si verificassero variazioni nella misura dei contributi previsti dal presente decreto ai sensi delle disposizioni che regolano le assicurazioni e le prestazioni, per le quali è prevista l'applicazione dei contributi stessi, sarà provveduto con apposito successivo provvedimento alle correlative variazioni delle quote di contributo fissate nella tabella allegata al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-20;1591#art-3