Art. 2
In vigore dal 31 gen 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,.
Dato a Roma, addi 17 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 47. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-17;1581#art-2