Art. 1
In vigore dal 31 gen 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con i regi decreti 12 luglio 1912, n. 837 e 13 maggio 1915, n. 802;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e col regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di stato Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
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Il secondo comma dell'art. 9 del regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, modificato con i regi decreti 12 luglio 1912, n. 837 e 13 maggio 1915, n. 802, è sostituito dal seguente:
"I concorrenti debbono esibire la laurea in giurisprudenza o altro titolo equipollente oppure la laurea in economia e commercio, conseguita in una università o in un altro istituito superiore, se aspiranti ai posti nel personale di amministrazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-17;1581#art-1