Art. 2
In vigore dal 24 feb 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1948 conformemente alle note del Governo Svizzero e del Governo italiano rispettivamente del 19 dicembre 1947 e del 30 dicembre 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Carte dei conti, addì 18 febbraio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 83. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-07;1618#art-2