Art. 1

In vigore dal 24 feb 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relative ad alcune modifiche della Convenzione italo-elvetica per la pesca del 13 giugno 1906 e del relativo regolamento, in data rispettivamente 13 ottobre 1947, 19 dicembre 1947 e 30 dicembre 1947.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-07;1618#art-1

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