Art. 1
In vigore dal 24 feb 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relative ad alcune modifiche della Convenzione italo-elvetica per la pesca del 13 giugno 1906 e del relativo regolamento, in data rispettivamente 13 ottobre 1947, 19 dicembre 1947 e 30 dicembre 1947.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-07;1618#art-1