Art. 2
In vigore dal 26 feb 1949
Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 16 settembre 1947, conformemente a quanto stabilito all'art. 6 degli Accordi di cui alle lettere a), b) e c) di cui all'articolo precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - MERZAGORA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte del conti, addì 18 febbraio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 84. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-03;1630#art-2