Art. 1

In vigore dal 26 feb 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, numero 1430; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti accordi conclusi a Roma, tra il Governo italiano ed il Comando Militare Britannico e degli Stati Uniti d'America a Trieste, il 9 marzo 1948: a) Accordo per regolare alcune questioni finanziarie sorgenti dalla esecuzione del Trattato di pace; b) Accordo in materia finanziaria; c) Accordo circa il rifornimento di cambio estero; d) Protocolli di firma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-03;1630#art-1

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