Regolamento generale delle lotterie nazionali
Art. 5
In vigore dal 16 feb 1953
Il biglietto si compone della matrice e della figlia che sono contrassegnate dalla stessa serie e dallo stesso numero. Il biglietto può essere diviso in due da una riga orizzontale impressa a stampa.
Ciascuna delle due parti del biglietto rappresenta metà biglietto, costa la metà, può essere venduta separatamente e dà diritto alla metà del premio spettante al biglietto intero.
Sul retro di ognuna delle due parti della figlia sono riassunte le modalità per il pagamento dei premi. Un bollo a secco dell'Amministrazione finanziaria è apposto sul biglietto, in modo da imprimere le due metà della figlia e della matrice.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-5