Regolamento generale delle lotterie nazionali
Art. 4
In vigore dal 31 gen 1957
I biglietti delle lotterie nazionali sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno con una serie indicata con una o più lettere dell'alfabeto e con un numero progressivo. La serie, il numero dei biglietti per ogni serie e il prezzo dei biglietti, sono stabiliti di volta in volta col decreto previsto dall' della legge 4 agosto 1955, n. 722.
Inoltre l'Amministrazione può emettere biglietti-cartolina, che possono essere spediti a mezzo del servizio postale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-20;1677#art-rgd-4