Art. 6

In vigore dal 18 feb 1949
Per fregiarsi dei distintivi di cui al presente decreto, occorre avere una speciale autorizzazione risultante da un certificato nominativo, rilasciato dalle autorità all'uopo indicate dal Ministro per la difesa. L'autorizzazione predetta è concessa a domanda degli interessati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 novembre 1948 EINAUDI PICCIONI - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1949 Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 7. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-17;1590#art-6

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