Art. 4

In vigore dal 18 feb 1949
Il distintivo del periodo bellico 1940-43 è concesso: ai militari e militarizzati delle Forze armate dello Stato; agli appartenenti alla Guardia di finanza; al personale della Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta; agli assimilati ed ai civili; che a datare dall'11 giugno 1940 e fino alle ore 20 dell'8 settembre 1943, siano caduti in guerra ovvero si siano trovati in una delle seguenti condizioni: a) abbiano prestato servizio per un periodo di almeno tre mesi, anche non continuativi, alle dipendenze di enti delle Forze armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, o, se civili o assimilati, al seguito delle Forze armate operanti; b) abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermità riconosciute dipendenti da cause specificamente derivanti da azioni di guerra; c) abbiano onorevolmente partecipato ad un importante fatto d'arme; d) abbiano ottenuto in dipendenza dell'attività bellica una ricompensa al valor militare o la croce al merito di guerra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-17;1590#art-4

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