Art. 2
In vigore dal 9 gen 1949
L'ultimo comma dello stesso art. 30 del citato regolamento già modificato col decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 324, è sostituito dal seguente:
"Tanto i sanitari di ruolo che i medici di riparto non possono rifiutarsi di rilasciare il certificato di cui sopra. Essi però hanno diritto ad un compenso, da parte del richiedente, nella misura unica di L. 150 tanto se si tratta di cessione semplice quanto di doppia cessione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-10;1506#art-2