Art. 1

In vigore dal 9 gen 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 luglio 1944, n. 850, che approva il regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paglie e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; Visto il decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, numero 324, che modifica il regolamento suddetto; Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il primo comma dell'art. 30 del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paglie e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850, è sostituito dal seguente: "Il certificato medico, che ai sensi del precedente articolo deve essere allegato alla domanda di nulla osta, è rilasciato, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione su apposito modello a stampa, dai sanitari di ruolo dell'Amministrazione qualunque sia il grado da essi rivestito, o dai medici di riparto".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-10;1506#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo