Art. 1
In vigore dal 9 gen 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 luglio 1944, n. 850, che approva il regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paglie e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Visto il decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, numero 324, che modifica il regolamento suddetto;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Il primo comma dell'art. 30 del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paglie e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850, è sostituito dal seguente:
"Il certificato medico, che ai sensi del precedente articolo deve essere allegato alla domanda di nulla osta, è rilasciato, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione su apposito modello a stampa, dai sanitari di ruolo dell'Amministrazione qualunque sia il grado da essi rivestito, o dai medici di riparto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-10;1506#art-1