Art. 1

In vigore dal 30 nov 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 27 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164; Visto il regio decreto 15 febbraio 1940, n. 163, con il quale fu istituito in Bolzano un Ufficio di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte, per il trasferimento di allogeni e cittadini germanici in quella località; Considerato che, essendo venute meno le esigenze che avevano richiesto l'istituzione di tale Ufficio, se ne ravvisa opportuna la soppressione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: È soppresso l'Ufficio di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte di Bolzano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 ottobre 1948 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1948 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 107 - FRASCA
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Art. 1 Soppressione dell'Ufficio speciale di esportazioni degli oggetti di antichita' e d'arte, per il trasferimento di allogeni e cittadini germanici in Bolzano. — Testo vigente | Portale Normativo