Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 nov 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 27 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Visto il regio decreto 15 febbraio 1940, n. 163, con il quale fu istituito in Bolzano un Ufficio di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte, per il trasferimento di allogeni e cittadini germanici in quella località;
Considerato che, essendo venute meno le esigenze che avevano richiesto l'istituzione di tale Ufficio, se ne ravvisa opportuna la soppressione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
È soppresso l'Ufficio di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte di Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 ottobre 1948
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 107 - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-10-01;1315#art-1