Art. 2

In vigore dal 20 mag 1949
La conseguente esenzione della società concessionaria dall'obbligo del pagamento delle tasse erariali, in applicazione dell' del decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, avrà effetto dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 1948 EINAUDI CORBELLINI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 94. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-14;1678#art-2

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