Art. 1

In vigore dal 20 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 1277, con il quale veniva approvato l'atto di concessione 25 luglio 1933 in favore della Società anonima funivia Rapallo-Montallegro per l'impianto e l'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone da Rapallo a Montallegro; Vista l'istanza presentata dalla società concessionaria di detta funicolare, tendente ad ottenere la declassificazione in urbana della funicolare stessa; Ritenuto che il servizio che si effettua sulla funicolare anzidetta presenta carattere di servizio urbano, Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze; Decreta: . Fermi restando i diritti derivanti allo Stato ed al Comune interessato dalla legge e dall'atto di concessione, la funicolare in servizio pubblico per trasporto di persone da Rapallo a Montallegro è classificata urbana ai soli effetti dell'esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-14;1678#art-1

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