Art. 2

In vigore dal 21 dic 1948
Le reti ed attrezzi attualmente autorizzati saranno ammessi sino alla fine del 1952. Durante questo periodo di transizione è tuttavia vietato di procurarsi attrezzi nuovi aventi dimensioni non conformi a quelle prescritte dalla nuova tabella. Pertanto la deroga seguente è prevista per quanto concerne detto periodo: Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, la parte centrale delle attuali bedine per trota e coregone dovrà essere sostituita, per una lunghezza di 40 m. e la rimanenza entro sette anni. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 71 - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-14;1426#art-2

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Art. 2 Approvazione della nuova tabella delle reti ed altri attrezzi di pesca permessi nelle acque comuni alla Svizzera e all'Italia. — Testo vigente | Portale Normativo