Art. 1

In vigore dal 21 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed aggiunte; Vista la Convenzione italo-elvetica 13 giugno 1906 resa esecutiva con regio decreto 17 gennaio 1907, n. 13, modificata dall'atto addizionale 8 febbraio 1911, reso esecutivo con regio decreto 22 marzo 1911, n. 292, sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati; Visto il regolamento per l'applicazione della Convenzione e dell'atto addizionale predetti, approvato con regio decreto 17 marzo 1912, n. 387, con l'annessa tabella delle reti e degli attrezzi di pesca permessi nelle acque italo-elvetiche, successivamente modificata con regio decreto 2 febbraio 1939, n. 535; Visto il verbale della riunione tenutasi il 13 ottobre 1947 all'Isola Bella di Stresa tra i commissari governativi italiano e svizzero per la pesca, i quali concordemente hanno proposto l'approvazione di una nuova tabella delle reti e degli attrezzi di pesca da consentire nelle acque promiscue ai due Stati, in sostituzione delle precedenti; Vista la legge 30 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . La tabella delle reti ed attrezzi di pesca permessi nelle acque comuni, annessa al regolamento per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, approvato con regio decreto 17 marzo 1912, n. 387, nonché le disposizioni modificanti questa tabella approvata con regio decreto 2 febbraio 1939, n. 535, sono abrogate e sostituite dalla tabella annessa al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-14;1426#art-1

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