Art. 2
In vigore dal 8 ott 1948
Qualora venga nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica un funzionario dello Stato, questi è collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 9 della legge 9 agosto 1948, n. 1077.
Finché rimane in tale posizione, non può conseguire promozioni se non per anzianità; peraltro, all'atto del rientro nel ruolo di provenienza, si applica nei suoi confronti la disposizione del sesto comma dell'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Il presente decreto ha effetto dal 12 maggio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a By di Ollomont, addì 4 settembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 31. - VENTURA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-04;1171#art-2