Art. 2

In vigore dal 8 ott 1948
Qualora venga nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica un funzionario dello Stato, questi è collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 9 della legge 9 agosto 1948, n. 1077. Finché rimane in tale posizione, non può conseguire promozioni se non per anzianità; peraltro, all'atto del rientro nel ruolo di provenienza, si applica nei suoi confronti la disposizione del sesto comma dell'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Il presente decreto ha effetto dal 12 maggio 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a By di Ollomont, addì 4 settembre 1948 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1948 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 31. - VENTURA
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Art. 2 Stato giuridico ed economico del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. — Testo vigente | Portale Normativo