Art. 1

In vigore dal 8 ott 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 4 e 14 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, sulla determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e sull'istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: . Al Segretario generale della Presidenza della Repubblica è attribuito, a tutti gli effetti, il trattamento dei funzionari di grado 2° dell'Amministrazione dello Stato. Egli ha una indennità di rappresentanza nella misura che sarà stabilita dal Presidente della Repubblica nei modi prescritti dall'art. 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-04;1171#art-1

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