Art. 1
In vigore dal 8 ott 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 4 e 14 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, sulla determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e sull'istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
.
Al Segretario generale della Presidenza della Repubblica è attribuito, a tutti gli effetti, il trattamento dei funzionari di grado 2° dell'Amministrazione dello Stato. Egli ha una indennità di rappresentanza nella misura che sarà stabilita dal Presidente della Repubblica nei modi prescritti dall'art. 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-04;1171#art-1