Art. 5
In vigore dal 1 set 1948
Nella località in cui non essendo istituito apposito ufficio di dettatura dei telegrammi, il servizio di dettatura dei telegrammi in arrivo ed in partenza è assunto dal ricevitore telegrafico, questi ha diritto ad un compenso di L. 10 per ogni telegramma qualunque sia il numero delle parole. Lo stesso compenso spetta all'Amministrazione postale e telegrafica quando detto Servizio è disimpegnato dal proprio personale negli uffici principali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-01;1153#art-5