Art. 1
In vigore dal 1 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Visto l'art. 46 (quarto comma) delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 943 e 15 settembre 1947, n. 896, nonché il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
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Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su Linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella seguente misura:
sulle linee di lunghezza totale fino a 25 km........... L. 36 oltre 25 km. fino a 50 km....................... " 64 " 50 " " " 100 "....................... " 104 " 100 " " " 200 "....................... " 172 " 200 " " " 400 "....................... " 216 " 400 " " " 600 "....................... " 260 " 600 " " " 800 "....................... " 304 " 800 " " " 1000 "....................... " 364 " 1000 "..................................... " 412
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-01;1153#art-1