Art. 1

In vigore dal 1 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198; Visto l'art. 46 (quarto comma) delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 943 e 15 settembre 1947, n. 896, nonché il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: . Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su Linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella seguente misura: sulle linee di lunghezza totale fino a 25 km........... L. 36 oltre 25 km. fino a 50 km....................... " 64 " 50 " " " 100 "....................... " 104 " 100 " " " 200 "....................... " 172 " 200 " " " 400 "....................... " 216 " 400 " " " 600 "....................... " 260 " 600 " " " 800 "....................... " 304 " 800 " " " 1000 "....................... " 364 " 1000 "..................................... " 412
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